Bonus 75%

Bonus 75% - Abbattimento delle barriere architettoniche

Bonus 75% - Abbattimento delle barriere architettoniche

Bonus 75%: guida completa sul bonus abbattimento barriere architettoniche.
Interventi agevolabili, massimali detraibili e tipologia edifici. Cessione e sconto in fattura.



Normativa

La legge di bilancio 2022 (234/2021) ha dato il via libera alla detrazione IRES e IRPEF al 75% per abbattere le barriere architettoniche nelle abitazioni fino al 31/122025. Anche senza la presenza di un disabile all'interno dell'abitazione. La volontà del governo è quella di ridurre al massimo gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

Requisiti degli interventi agevolabili?

Per ottenere la detrazione dovrai necessariamente realizzare interventi che rispettino i requisiti previsti dal regolamento di cui al DM 236 del 14 giugno 1989. Tra questi interventi, che approfondire nel proseguo dell'articolo, abbiamo:
  • l'installazione di ascensori e/o montascale;
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici..);
  • la sostituzione di pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti;
  • la realizzazione di rampe di scale;
  • l'adeguamento dei servizi igienici scale e balconi.

Massimali detraibili e tipologia di edificio

Art. 119-ter del DL 34/2020 introduce:
  • € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Detrazione: in quanti anni?

Il bonus viene restituito in cinque quote annuali. Mentre, al fine di favorire l’utilizzazione dei crediti fiscali derivanti da spese sostenute nel 2022, la legge di conversione 38/2023 riconosce la facoltà di ripartire in 10 anni (5 anni) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati (art.2, co.3-quinquies, lett.a e b, del D.L. 11/2023).

Quali soggetti possono aderire?

Non essendo stato individuato alcun soggetto, potranno aderire al nuovo incentivo tutti i contribuenti soggetti IRES e IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati
  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Su quali immobili?

Il bonus è da ritenersi applicabile per edifici di qualsiasi categoria catastale (agenzia delle Entrate 456/2022), compresi quelli strumentali. Difatti, secondo la circolare 23/6/2022 dell'AdE, rientrano nel campo soggettivo di applicazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). Negozi, uffici o i capannoni, abitazioni ecc. Infine, la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati sulle nuove costruzioni.

Nel fabbricato devono essere presenti disabili o anziani?

La risposta all'interrogazione in Commissione finanze n. 5-05839 del 2021, seppur riferita al superbonus abbattimento barriere, ha ribadito come la detrazione riguardanti i disabili spettino a prescindere dalla presenza o meno nel fabbricato di un ultrasessantacinquenne. Inoltre, secondo la risposta 455/2021 dell'Agenzia delle Entrate, è permesso l'accesso anche in assenza di disabili.

Sia per le nuove installazioni che per le sostituzioni degli impianti esistenti

La norma specifica che la detrazione potrà essere richiesta anche in caso di sostituzione dell’impianto esistente, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. E' possibile cedere il credito o richiedere lo sconto in fattura!

Quale iva farsi applicare?

Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche beneficiano dell'IVA agevolata al 4% (non 22%o 10%).

Cessione del credito e sconto in fattura

Il DL cessioni ha confermato la possibilità per il bonus barriere al 75% di optare per la CESSIONE DEL CREDITO o SCONTO IN FATTURA (art. 121 Decreto Rilancio comma 2 f-bis).

Porte e finestre

Anche gli infissi esterni e le porte (blindate ed interne) possono essere agevolabili purchè:
  • L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm.100 e 130: consigliata 115 cm (8.1.3 DM 236);
  • lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni (8.1.3 DM 236).
  • le ante degli infissi esterni devono essere usate esercitando una pressione non superiore a kg.8. (8.1.3 DM 236).
  • porte e finestre devono essere facilmente utilizzabili ed avere meccanismi e parti mobili accessibili e comodamente manovrabili;
  • le porte di ingresso devono avere una luce netta di 80 cm, le altre di almeno 75cm. Le maniglie vanno posizionate tra 85 e 95 cm.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il punto delicato, sul quale occorre prestare molta attenzione, è quindi legato alla natura delle opere, che devono essere di effettiva “eliminazione” di barriere preesistenti. Quindi sarà necessario documentare, tramite di un professionista abilitato, non solo che le nuove opere siano realizzate a norma del DM 236/1989, che disciplina tutti i requisiti tecnici, ma anche che quelle preesistenti non lo siano. Potrebbe non essere sufficiente, o prestarsi a possibili contestazioni, una generica dichiarazione dell’istallatore allegata alla fattura.


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  • Flusso documentale operativo, precompilato, chiaro e preciso.
  • Pre-verifica fattibilità e correttezza fattura (limiti, norme, riferimenti di legge) e file di calcolo limiti al mq.
  • Visura catastale diretta (quando necessaria)
  • DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE da parte di un tecnico abilitato iscritto all’albo.
  • Pratica ENEA completa e protocollata (quando necessaria)
  • Preparazione documentale completa (solo da firmare)
  • Invio modulo all’agenzia delle entrate tramite fiscalisti abilitati (sconto in fattura)
  • Eventuale caricamento sul portale xBonus della vostra Azienda fornitrice (sconto in fattura)

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www.bonus75.it